Il fondo patrimoniale: uno strumento a tutela della famiglia

Il fondo patrimoniale è uno strumento utilizzato dalle famiglie per garantire la tutela del patrimonio e per soddisfare alcuni specifici scopi legati alle dinamiche della vita quotidiana.

Il fondo patrimoniale è di fatto un vincolo che viene posto su alcuni beni, determinandone uno scopo, proteggendo gli stessi da aggressioni da parte di terzi, e consentendo alla famiglia di avere sempre un patrimonio a disposizione da utilizzare all'evenienza (i bisogni della famiglia).

Chi può costituire un fondo patrimoniale?

Dal testo dell'art. 167 c.c. : "Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri a titolo di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia. La costituzione del fondo patrimoniale per atto tra vivi, effettuata dal terzo, si perfeziona con l'accettazione dei coniugi. L'accettazione può essere fatta con atto pubblico posteriore. La costituzione può essere fatta anche durante il matrimonio. I titoli di credito devono essere vincolati rendendoli nominativi con annotazione del vincolo o in altro modo idoneo".

Possono costituire un fondo patrimoniale:

  • un coniuge
  • entrambi i coniugi
  • un terzo con atto pubblico, ed accettazione degli sposi, o per testamento.

La costituzione del fondo patrimoniale è quindi subordinata al vincolo matrimoniale. Quindi perché sia valido è necessario che i coniugi siano uniti in matrimonio.

Per questa ultima condizione, lo scioglimento o la cessazione degli effetti del matrimonio (divorzio) determinano l'interruzione del vincolo protettivo, tranne nel caso in cui vi siano figli minori. I questo caso il fondo avrà valore fino al raggiungimento della maggiore età dei figli.

Una volta costituito il fondo patrimoniale, affinché sia valido contro l'aggressione di terzi, è necessario venga annotato a margine dell'atto di matrimonio assolvendo quindi ad una forma di pubblicità con effetti costitutivi. Inoltre, nel caso in cui il fondo patrimoniale abbia per oggetto dei beni immobili, è necessario procedere alla trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari. Nel caso di titoli di credito il vincolo costitutivo deve essere annotato sull'atto stesso. Per quanto riguarda l'aspetto fiscale, i redditi derivanti dai beni vincolati sono attribuiti in parti uguali ad entrambi i coniugi a prescindere dalla titolarità. 

L'amministrazione dei beni racchiusi nel fondo patrimoniale può essere:

  • amministrazione ordinaria: i coniugi possono amministrare disgiuntamente i beni
  • amministrazione straordinaria: i coniugi devono amministrare i beni in modo congiunto
  • se ci sono figli minori, oltre all'amministrazione congiunta è necessaria anche l'autorizzazione del giudice al fine di valutare se i beni vengono utilizzati per scopi destinati al benessere del minore o che non lo ledano.

Se il matrimonio è il presupposto per la costituzione del fondo patrimoniale, come si tutelano le coppie di fatto?

Le coppie di fatto non possono ricorrere al fondo patrimoniale, ciò non esclude la possibilità di ricorrere a istituti affini che producano un effetto equivalente o similare. Il primo a cui si può ricorrere è il vincolo di destinazione (precursore al fondo patrimoniale).

Il vincolo di destinazione può essere costituito in atto pubblico, inserendo come oggetto beni immobili o mobili registrati e quindi iscritti nei pubblici registri. Il vincolo produce effetto di segregazione patrimoniale sulla massa destinata.

Oltre al vincolo di destinazione, il trust rappresenta uno strumento utilizzato, cosi come la più comune pratica di ricorrere a polizze assicurative e/o fondi pensione. Attraverso quest'ultimi strumenti è possibile designare come beneficiario il/la compagno/a compensando la mancanza dei diritti ereditari e previdenziali. Come per il fondo patrimoniale, polizze e fondi pensione sono impignorabili e insequestrabili a tutela dell'aggressione di terzi. Altro strumento semplice, ma non per questo meno interessante, la stipula di una polizza TCM (temporanea caso morte) a favore del convivente. 

Qualsiasi strumento venga considerato a protezione del patrimonio, sarà efficace solo se posto in essere in tempi non sospetti ossia prima che si verifichi l'evento del quale si è responsabili e dal quale deriva la responsabilità civile. E' buona cosa quindi pensare a proteggere almeno una parte del patrimonio quanto tutto va bene, prima che si manifestino dei problemi.

Concludo precisando che il fondo patrimoniale è veramente protettivo solo trascorsi 5 anni dalla sua costituzioni, diversamente è assoggettabile a revocatoria da parte dei creditori che hanno crediti sorti prima della sua costituzione nei confronti del o dei coniugi. Se revocato, il fondo diventa inefficace nei confronti dei creditori che possono quindi agire liberamente sul patrimonio.

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Lorenzo Dragoni

Consulente Finanziario Iscritto all’Albo dei Consulenti Finanziari con Iscrizione Numero 691 del 21/09/2015

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