C/c cointestato o con delega? Cosa può fare un delegato, o un cointestatario, e quali sono le limitazioni

Meglio la delega o il rapporto cointestato? 

Mi capita spesso, soprattutto in fase di apertura di nuovi rapporti, che mi venga chiesto se è più corretto aprire un rapporto singolo, cointestato o con delega. Molte volte non è chiara la differenza per questa ragione ho deciso di dedicare la mia newsletter settimanale a questo argomento. Anche la cointestazione ha delle limitazioni e vediamo di capire il perché.

Il delegato può operare sul c/c e dossier titoli ma non ha la titolarità del rapporto quindi non potrà essere considerato il "proprietario" del denaro presente in conto corrente/dossier titoli. Ma cosa può fare un delegato?

  • effettuare versamenti e prelevamenti
  • fare bonifici 
  • ritirare libretti e moduli assegni
  • emettere assegni
  • effettuare pagamenti F24
  • trasferire titoli 
  • comprare/vendere titoli, in nome del titolare del rapporto
  • effettuare operazioni ordinarie in genere

Cosa non può fare il delegato? Il delegato non può effettuare operazioni straordinarie come la chiusura del c/c o dossier, sottoscrivere particolari contratti o operazioni con la banca, e certamente non può subentrare come titolare del conto corrente.

E' possibile conferire una delega definendo delle limitazioni sulle operazioni che il delegato può compiere sul c/c. Ad esempio: fissando un importo massimo per il ritiro di denaro contante o nell'esecuzione di bonifici e all'emissione di assegni, oppure limitando la delega al solo c/c. 

Considerato quanto sopra è evidente che il conferimento di una delega è un'azione importante e richiede la massima fiducia nei confronti della persona che delegheremo. L'assegnazione della delega avviene attraverso degli appositi moduli presenti in banca ed è possibile revocare o modificare la delega in qualsiasi momento. La delega cessa in modo automatico in caso di morte dell'intestatario o di uno degli intestatari, o con la chiusura del rapporto oggetto di delega.

Il cointestatario di un rapporto, a differenza del delegato, può effettuare qualsiasi operazione (sia essa ordinaria o straordinaria) e si presume sia contitolare dei rapporti bancari. Ma può non essere così.

La Cassazione, con Ordinanza n. 21963 del 03/09/2019, ha deciso che, se l'intestatario di un c/c bancario (o dossier titoli) ne dispone la coitestazione ad altri soggetti, costoro sono legittimati a effettuare operazioni nel c/c o dossier titoli ma non divengono proprietari del denaro depositato e contabilizzato nei c/c o negli strumenti finanziari in custodia nel dossier titoli.

La cointestazione è una presunzione di comproprietà, ossia, fino a prova contraria, la giacenza di un c/c appartiene, in quote uguali, ai cointestatari.

Vediamo di fare un esempio:

Un c/c è intestato a due fratelli. Uno dei due versa regolarmente lo stipendio mensile e l'altro non vi deposita nulla perché studente. Il credito alla riscossione del denaro depositato appartiene per intero al fratello il cui stipendio viene accreditato in c/c. Sarebbe abusivo per il cointestatario (lo studente) appropriarsi di depositi che non gli appartengono. 

Altro esempio che a volte può scatenare delle tensioni famigliari (soprattutto in occasione di eredità) è quello della cointestazione di c/c tra un genitore e un figlio.

Se il genitore dovesse mancare, il 50% dei depositi sarebbe oggetto di successione. Uso il condizionale perché la titolarità dei depositi si presume divisa in parti uguali tra i cointestatari. Potrebbe essere infatti che il rapporto venisse alimentato solamente dalla pensione del de cuius (il genitore). A questo punto tutti i depositi sarebbero oggetti di successione. 

Il Codice Civile art. 1298, comma 2, afferma che "le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente. Sulla base di tale normativa, è chiaro che quando sia provato che le giacenze attive del c/c cointestato siano il risultato di versamenti effettuati da un solo dei cointestati, solo a questi appartiene il saldo attivo.

E tu, quando hai aperto i rapporti di deposito, eri a conoscenza di questi aspetti? Se no, ora che hai fatto un po' di chiarezza (gli esempi sopra riportati aiutano), ritieni di avere operato adeguatamente rispetto ai tuoi obiettivi? Chiamami che vediamo di capirlo assieme!









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Lorenzo Dragoni

Consulente Finanziario Iscritto all’Albo dei Consulenti Finanziari con Iscrizione Numero 691 del 21/09/2015

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